Articolo 1
E’ costituita in Roma, con sede
legale in Via Sallustio Bandini n. 10 l’associazione denominata Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica – ONLUS, già denominata Associazione Dietetica Italiana
e per ciò per brevità detta anche A.D.I. ONLUS ed in appresso detta A.D.I.,
allo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche,
culturali e didattiche che possono interessare, sotto ogni aspetto, la Scienza
della Alimentazione finalizzate alla solidarietà sociale e socio sanitaria a
favore di soggetti svantaggiati. Rientrano pertanto in particolare nella sfera
degli interessi dell’A.D.I. , sia le problematiche di caratterenutrizionale dietologico e dietoterapico,
sia l’educazione e l’informazione alimentare. L’A.D.I. esclude qualsiasi fine
sindacale, politico e religioso.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, nei campi assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti svantaggiati esterni all’associazione affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica.
Opera inoltre, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti idonei per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto.
Per l’attuazione delle finalità l’Associazione
può:
- Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura dei pazienti affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra paziente - medico - strutture pubbliche e private nazionali ed internazionali sulle patologie riconducibili alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere l’informazione relativa alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni sanitarie nazionali ed estere;
- Diffondere l’informazione sulle strutture di assistenza ai pazienti affetti qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti affetti da patologie riconducibili alla dietetica e nutrizione clinica.
L’associazione, per la realizzazione dei suoi fini cura:
- L’impostazione di programmi e di iniziative di qualsiasi genere che favoriscano
l’aggiornamento di chiunque fosse interessato o ne avesse la necessità sui temi
dietologici e nutrizionali;
- La ricerca di collegamenti con altre associazioni, società, enti ed istituzioni scientifiche e culturali;
- I rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa, per quanto concerne le iniziative di informazione e di educazione alimentare;
- La formazione ed il supporto di tutti i soggetti affetti da qualsiasi patologia
annessa alla dietetica ed alla nutrizione clinica compreso l’aggiornamento
professionale di medici, dietisti, personale infermieristico e tecnico
sanitario, docenti delle Scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e
grado ed operatori del campo dell’alimentazione e della nutrizione clinica finalizzato
alla trasmissione delle conoscenze verso soggetti affetti da patologie
riconducibili alla dietetica ed alla nutrizione clinica, sostenendo, come fine
primario, tutte le iniziative volte a dare impulso all’educazione alimentare
finalizzata a scopi sociosanitari;
- La partecipazione e/o il coordinamento di progetti o interventi di medicina
preventiva e curativa che coinvolgono la nutrizione del soggetto sano o malato
ed in ogni caso del soggetto svantaggiato esterno all’associazione stessa.
All’Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi
statutari ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla Legge.
Articolo 3
I Soci si distinguono in Ordinari Collettivi, Benemeriti, Onorari e Aggregati.
I Soci Ordinari sono:
- I laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline che documentino interesse per le
problematiche della nutrizione clinica o che svolgano compiti riguardanti
l’alimentazione della collettività, l’educazione o la prevenzione alimentare o
che sono interessati ai fini, principi, e contenuti che l’A.D.I. esprime
nell’ambito del suo Statuto. Devono essere in possesso di almeno tre lavori
scientifici, pubblicati su riviste nazionali o internazionali, inerenti
specificatamente alla nutrizione o la dietetica, e/o di un qualificato
curriculum professionale;
- I laureati Dietisti, i Dietisti diplomati presso le Scuole Universitarie dirette
a fini speciali oppure presso le Scuole Triennali ospedaliere o regionali, i Dietisti
in possesso di diploma rilasciato dagli I.T.F. purché in attività di servizio presso
Enti pubblici o convenzionati da almeno due anni o che operino da un analogo
lasso di tempo in campi inerenti alla tecnologia alimentare, all’alimentazione
di collettività, alla dietoterapia, alla educazione alimentare, alla
prevenzione o alla ricerca nutrizionale apprezzabili con curriculum
professionale. Possono essere Soci collettivi gli Enti Pubblici o Privati, le
Industrie, interessate ai problemi dell’alimentazione, della nutrizione e della
dietologia.
I Soci Benemeriti sono persone od organizzazioni dalle quali l’A.D.I. ha ricevuto particolari benefici.
I Soci Onorari sono persone fisiche italiane o straniere di chiari meriti nel settore della nutrizione in generale
e della nutrizione clinica.
L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio di Presidenza a seguito di presentazione di domanda
(avallata dal Presidente della Sezione Regionale o da un Membro del Consiglio
di Presidenza) corredata da adeguato curriculum. I soggetti di cui ai punti a)
e b) che non hanno i requisiti per essere Soci ordinari possono comunque essere
iscritti come Soci aggregati in attesa di ottenere i requisiti stessi. Le
richieste di ammissione vengono vagliate periodicamente dall’Ufficio di
Segreteria.
E’ facoltà del Presidente, sentito il parere dei componenti del Consiglio di Presidenza, respingere la domanda di
iscrizione o il rinnovo di questa.
I Soci Collettivi sono ammessi su proposta di uno dei componenti del Consiglio di Presidenza dopo l’approvazione
di quest’ultimo.
I Soci Benemeriti e i Soci Onorari sono nominati a vita dal Consiglio di Presidenza.
I Soci Ordinari, Onorari e Benemeriti partecipano a tutte le iniziative dell’Associazione, deliberano
mediante votazione nell’Assemblea Generale le proposte del Consiglio di
Presidenza ed eleggono i Membri del Consiglio di Presidenza.
I Soci Aggregati partecipano a tutte le iniziative dell’Associazione, possono eleggere un rappresentante per
Regione con diritto di voto nell’Assemblea Generale, non possono essere eletti
alle cariche sociali. Possono diventare Soci Ordinari, su domanda, non appena
maturate le condizioni.
I Soci Collettivi, rappresentati da un delegato, hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere
eletti alle cariche sociali.
Hanno diritto al voto i Soci in regola con le quote sociali degli ultimi due anni e iscritti da almeno un anno
solare.
Articolo 4
La quota sociale per i Soci
Ordinari, Aggregati e Collettivi, è stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. Le quote sociali devono pervenire
all’Ufficio di Segreteria entro il 31 maggio di ogni anno. La qualità di Socio si perde, a
meno di dimissioni formali scritte, dopo due anni di mancato pagamento della
quota sociale annua, o per espulsione dall’associazione per gravi motivi
esaminati dal Consiglio di Presidenza e proposta per deliberazione
all’Assemblea Generale mediante voto segreto a maggioranza dei votanti.
Il mancato rinnovo della quota sociale fa perdere anche il diritto al voto.
Articolo 4 bis
All’A.D.I. ONLUS è fatto espresso divieto
di:
- Svolgere altre attività al di fuori di quelle
statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente
connesse;
- Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione fondi, riserve o capitali durante
la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Di impiegare gli eventuali utili o avanzi di
gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente
connesse, quindi soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.
All’ A.D.I. ONLUS è fatto espresso obbligo:
- Di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
- Di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- Di garantire la disciplina uniforme del
rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i
soci aventi diritto;
- Di utilizzare nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la
denominazione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o
l’acronimo ONLUS”.
Articolo 4 ter
Lo scioglimento dell’A.D.I. ONLUS è
deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria che provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori. E’ fatto obbligo alla A.D.I. ONLUS in scioglimento di devolvere
il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190, della legge 662/1996, fatta salva qualunque diversa destinazione imposta
dalla legge.
Articolo 5
Il patrimonio sociale è costituito:
- Dalle quote corrisposte dai Soci;
- Dai beni mobili ed immobili acquisiti per donazione, sovvenzione, lasciti ed
acquisti o per conferimento da parte dei Soci Collettivi, Benemeriti o Onorari.
Articolo 6
Sono
organi dell’A.D.I.: l’Assemblea, il Consiglio di Presidenza e l’Ufficio di
Segreteria.
Articolo 7
L’Assemblea Generale è costituita
dai Soci Ordinari, Aggregati e Collettivi (rappresentati da un delegato), in
regola con le quote sociali, Benemeriti e Onorari.
Ciascun partecipante può esser delegato a rappresentare non più di un Socio.
L’Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria e comunque almeno una volta l’anno;
in via straordinaria è convocato dal Presidente su richiesta dal Consiglio di
Presidenza di almeno un terzo dei suoi componenti o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci
Ordinari e Aggregati in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria l’ordine del giorno è predisposto dal Consiglio di Presidenza o,
in mancanza, sempre su indicazione del Consiglio di Presidenza, dall’ufficio di
Segreteria e spedito a cura di quest’ultimo almeno quindici giorni prima
dell’Assemblea con la lettera indicante l’ordine del giorno medesimo, la data
della prima e della seconda convocazione, l’ora e il luogo di convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita allorché, in prima convocazione, sia
rappresentata dalla metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti della quota
sociale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
rappresentati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea provvede, a maggioranza
assoluta dei presenti, alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
alla elaborazione di un programma annuale di attività, alla elezione delle
cariche sociali dell’A.D.I. .
E’ richiesta invece la maggioranza
di due terzi dei presenti per le modifiche statutarie e per le decisioni
concernenti lo scioglimento dell’A.D.I. o la fusione con altro organismo.
Articolo 8
Il Consiglio di Presidenza è composto da nove membri tra cui il Presidente, il Segretario Generale, il Vice
Segretario Generale ed il Tesoriere.
Essi sono eletti dall’Assemblea mediante votazione a maggioranza semplice.
Gli eletti al Consiglio di
presidenza eleggono il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario
generale ed il Tesoriere.
Il Presidente ed il Segretario Generale vengono eletti fra i Membri medici.
Il Presidente non può essere rieletto a tale carica oltre i due mandati.
Non può candidarsi nel Consiglio di Presidenza un Socio che abbia una anzianità come Socio Ordinario inferiore ai
due anni o che rivesta una carica direttiva in Associazioni similari.
I componenti del Consiglio di Presidenza non sono retribuiti, restano in carica quattro anni e possono essere
rieleggibili.
Ad ogni elezione almeno due componenti del Consiglio di Presidenza devono essere rinnovati.
Comunque, qualora non venissero
rieletti il Presidente ed il Segretario Generale, restano a supporto nel
Consiglio di Presidenza per garantire la necessaria continuità, senza diritto
di voto, per la durata di un anno.
Il Consiglio di Presidenza
convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, si riunisce almeno due volte all’anno
o quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta scritta di
almeno cinque dei suoi componenti.
In relazione alla trattazione di
problemi particolari dietro invito esplicito del Presidente, possono
partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche i Presidenti e i
Commissari delle Sezioni Regionali o delegati dei Soci Collettivi, con funzione
consultiva.
Il Consiglio di Presidenza è valido quando siano presenti almeno cinque dei nove membri.
Le cariche che si rendessero
vacanti vengono surrogate temporaneamente dai Membri del Consiglio, che può
cooptare fino alla prossima Assemblea elettiva di un Socio, scelto tra i più idonei tra i primi non eletti.
Oltre a quelle fin qui espresse, il
Consiglio di Presidenza ha funzioni di Governo dell’Associazione; cura lo
sviluppo e la crescita dell’Associazione stessa in ogni possibile contesto ed è
garante nei confronti dell’Assemblea del rispetto delle regole statutarie;
delibera la costituzione delle Sezioni Regionali, ne stabilisce le funzioni di
controllo e convalida gli atti delle Sezioni Regionali, propone gli argomenti
all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale, cura i rapporti con le altre
Società Scientifiche, propone le linee di sviluppo dell’Associazione stessa, il
calendario dei Congressi e i relativi argomenti.
L’assemblea dei soci può eleggere
il Presidente uscente a Past President su proposta di un membro del Consiglio
di Presidenza. Il Past President rimane in carica quattro anni, ha funzioni di
tipo consultivo e può rappresentare, su mandato del Consiglio di Presidenza,
l’Associazione.
Articolo 9
L’Ufficio di Segreteria è costituito dal Presidente, dal Segretario generale, dal Vice Segretario Generale.
Questi vengono eletti in seno al Consiglio di Presidenza.
L’ufficio di segreteria ha il compito
di espletare le pratiche ordinarie ed urgenti e si configurano come organismo operativo.
Vaglia i problemi emergenti, come l’organizzazione dei Consigli di Presidenza, coordina la strutturazione
dell’organo di informazione dell’Associazione e raccoglie le proposte, le
osservazioni e le problematiche dei Soci; cura i rapporti con le sezioni regionali.
Le proposte e decisioni dell’ufficio di Segreteria devono essere portate a conoscenza degli altri
membri del Consiglio non appena possibile e comunque debbono essere riportate
nel verbale della successiva riunione del Consiglio di Presidenza.
Per espletare questi compiti, in accordo con il Consiglio di Presidenza si avvale di collaborazioni di
Segreteria.
Articolo 10
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente a tutti gli
effetti l’A.D.I. di fronte a terzi, ne coordina l’attività, e di regola, indice
e presiede l’Assemblea dei Soci, le riunioni dell’Ufficio di segreteria e
quelle del Consiglio di Presidenza, controfirmandone i relativi verbali,
controlla che l’Ufficio di Segreteria dia esecuzione ai mandati dell’Assemblea
e a quelli del Consiglio di Presidenza, segue, insieme al Segretario Generale
le iniziative intraprese dall’A.D.I. e cura che queste vengano portate a buon
fine; propone l’ammissione dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari, nonché,
insieme agli altri componenti dell’ufficio di segreteria, quella degli altri
soci. Egli può delegare soci di particolare esperienza a seguire direttamente
e/o coordinare progetti di interesse strategico per l’associazione.
Egli può delegare il Segretario
Generale a svolgere parte delle sue funzioni; quest’ultimo lo sostituisce
altresì in caso di improvviso o prolungato impedimento.
Articolo 11
Il Segretario Generale coadiuva e, secondo quanto stabilito dall’art. 10 supplisce il Presidente in caso di
necessità, redige e conserva il libro dei Soci; provvede alla corrispondenza
ordinaria e straordinaria, redige e conserva i verbali delle sedute
dell’assemblea e del Consiglio di Presidenza, sottoscrivendoli con il
Presidente; segue, insieme al Presidente, le iniziative intraprese dall’A.D.I.
e cura che queste vengano portate a buon fine; sceglie di volta in volta, fra i
soci, quei collaboratori che appaiono più idonei a seguire specificatamente le iniziative
stesse.
Articolo 12
Il Vice Segretario Generale collabora attivamente con il Segretario Generale nelle sue mansioni e lo
sostituisce in caso si sua assenza o impedimento.
Articolo 13
Il Tesoriere conserva il patrimonio
sociale di cui tiene aggiornato l’esatto inventario, cura la riscossione delle
quote sociali e provvede ai pagamenti in base a mandati firmati da Presidente o
da chi ne fa le veci; provvede alla regolare tenuta dei libri contabili,
compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che, dopo l’esame de
Revisori dei Conti, sottopone all’Assemblea.
Articolo 14
I Revisori
dei Conti, in numero di tre, vengono nominati ogni quattro anni dall’Assemblea
dei Soci, riferiscono ogni anno a quest’ ultima sull’andamento della amministrazione;
non possono ricoprire cariche direttive in associazioni similari e/oconfederate.
Articolo 15
I probiviri sono eletti dall’Assemblea in numero di cinque, restano in carica
quattro anni e sono rieleggibili. Essi coadiuvano il Consiglio di Presidenza come consulenti, relativamente alle
scelte programmatiche più impegnative.
La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Articolo 15 bis
Il Consiglio di presidenza nomina il Direttore Responsabile della rivista dell’Associazione.
Articolo 16
E’ prevista la costituzione di Sezioni Regionali dell’ A.D.I., dotate di apposito
Atto Costitutivo, che deve essere approvato dal Consiglio di Presidenza e deve
armonizzarsi con le norme e le finalità generali dello Statuto dell’A.D.I.
ONLUS. Le Sezioni Regionali dell’A.D.I. ONLUS possono essere attivate anche
tramite la nomina da parte del Consiglio di Presidenza, di Commissari
pro-tempore.
I Commissari resteranno in carica per il tempo strettamente necessario alla
organizzazione delle Sezioni che dovranno eleggere il proprio Consiglio
direttivo.Ciascuna sezione dovrà uniformare l’atto costitutivo ai seguenti principi generali
validi per tutte le Sezioni, regionali o interregionali dell’A.D.I. :
- L’assemblea di sezione è formata da tutti i soci di una Circoscrizione Regionale o
interregionale, in regola con le quote sociali dell’A.D.I. per l’anno in corso;
l’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, inoltre può essere convocata
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano
richiesta almeno un quarto dei soci. La data della riunione deve essere
comunicata ai Soci con lettera spedita almeno dieci giorni prima.
- Il Consiglio direttivo di sezione è costituito da almeno cinque e fino a un
massimo di nove membri eletti dall’Assemblea di Sezione a maggioranza semplice,
comunque in numero dispari e nel caso del numero minimo un posto (fino a 3 per
il numero massimo) di Consigliere dovrà essere comunque riservato al più votato
tra i soci aventi la qualifica di Dietista, o diploma universitario.
- Il
Consiglio Direttivo di Sezione provvede nella prima riunione ad eleggere a
maggioranza semplice il Presidente ed il Segretario di Sezione scegliendoli fra
i membri eletti. Il Consiglio resta in carica quattro anni e tutti i suoi
membri possono essere rieletti, fatte salve le regole che valgono per il
Consiglio di Presidenza.
- Il Consiglio Direttivo di sezione si riunisce tutte le volte che il Presidente
ritiene di convocarlo, comunque almeno due volte all’anno. Ogni riunione del
Consiglio, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata
tempestivamente al Segretario Generale dell’A.D.I., con il relativo ordine del
giorno. Sia il Presidente che il Segretario Generale dell’Associazione hanno la
facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezioni.
- Le Sezioni promuovono le adesioni di nuovi Soci, trasmettendone la domanda alla
segreteria generale dell’A.D.I. .
Una volta accettate le iscrizioni, il relativo importo dovrà essere versato direttamente
alla Segreteria dell’A.D.I. .
Dal 10 al 50% delle quote possono venire restituite alle Sezioni come fondo cassa per le
spese di gestione della Sezione a seconda dell’impegno e delle attività volte
dalle singole sezioni; tale restituzione è subordinata all’attivo di bilancio.
Le Sezioni possono ricevere da Enti locali e da privati elargizioni che
costituiranno patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse; tuttavia il Presidente
di Sezione è tenuto a chiedere l’autorizzazione della presidenza
dell’associazione nell’accettare tali donazioni. Al
riguardo di questo ultimo punto e in relazione a eventuali problemi di tipo
fiscali e relative competenze, devono
essere direttamente conferite alla sede Centrale che provvederà,
detratte le spese, all’inoltro alla Sezione Regionale.
Articolo 17
Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si
rinvia al Codice Civile, Libro 1°, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione.